IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che istituisce,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria  (IMU),  di  spettanza  dei
comuni, di cui all'art. 1,  commi  738  e  seguenti  della  legge  27
dicembre 2019, n.  160,  definita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  previo
accordo da sancire presso  la  Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
locali; 
  Visto l'art. 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016, secondo  il
quale la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
380-ter dell'art. 1 della citata legge n.  228  del  2012,  al  netto
dell'eventuale  quota  dell'imposta  municipale  propria   (IMU)   di
spettanza  dei  comuni  connessa  alla   regolazione   dei   rapporti
finanziari, e' stabilita in euro 6.616.513.365 per  l'anno  2021,  di
cui  2.768.800.000  assicurata  attraverso  una  quota  dell'IMU,  di
spettanza dei comuni, eventualmente  variata  della  quota  derivante
dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia
di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso; 
  Visto l'art. 1, comma 449, lettere  dalla  a)  alla  d-quinquies  e
d-septies, della legge n. 232 del 2016, in base al quale il Fondo  di
solidarieta' comunale di cui al comma 448 e': 
    a)  ripartito,  quanto  a  euro  3.753.279.000   tra   i   comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e  del  tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno  2015  derivante
dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54  dell'art.
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro,  tra  i
comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non
assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito  della  TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale  importo
e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei  comuni  di  cui  al
precedente   periodo   l'equivalente   del   gettito    della    TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
    c)   destinato,   per   euro   1.885.643.345,70,    eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera  b)  non  distribuita  e
della quota dell'imposta municipale propria di spettanza  dei  comuni
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari,  ai  comuni  delle
regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e
il 45 per cento per gli anni  2018  e  2019,  da  distribuire  tra  i
predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita'  fiscali
e i fabbisogni standard approvati dalla  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard entro il  30  settembre  dell'anno  precedente  a
quello di riferimento. La quota  di  cui  al  periodo  precedente  e'
incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere
il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della
determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1,  comma  29,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione
della  componente  rifiuti,  anche  attraverso   l'esclusione   della
predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'   fiscali
standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma  451  del  presente  articolo.
L'ammontare  complessivo  della  capacita'  fiscale  perequabile  dei
comuni delle regioni a statuto ordinario  e'  determinata  in  misura
pari al 50  per  cento  dell'ammontare  complessivo  della  capacita'
fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere  dall'anno  2020
la predetta quota e' incrementata del  5  per  cento  annuo,  sino  a
raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere  dall'anno  2029.
La restante  quota,  sino  all'anno  2029,  e',  invece,  distribuita
assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare  algebrico
della  medesima  componente  del  Fondo  di   solidarieta'   comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificata,  variato  in  misura
corrispondente alla variazione della quota  di  fondo  non  ripartita
secondo i criteri di cui al primo periodo; 
    d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati
della quota di cui alla lettera b)  non  distribuita  e  della  quota
dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti
finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale  importo
e'  ripartito  assicurando  a   ciascun   comune   una   somma   pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di  solidarieta'  comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato,  variata  in  misura
corrispondente alla variazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
complessivo; 
    d-bis) per gli anni dal  2018  al  2021,  ripartito,  nel  limite
massimo di 25 milioni di euro annui, tra  i  comuni  che  presentano,
successivamente all'attuazione del correttivo di cui  al  comma  450,
una variazione negativa della dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite  massimo  della
variazione stessa, e, a decorrere dall'anno  2022,  destinato,  nella
misura di 25 milioni di euro  annui,  ad  incremento  del  contributo
straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'art.
15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o  alla
fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma 130, della  legge
7 aprile 2014, n. 56; 
    d-ter) destinato, nel limite massimo di euro  5.500.000  annui  a
decorrere dall'anno 2020,  ai  comuni  fino  a  5.000  abitanti  che,
successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle  lettere  da
a) a d-bis), presentino un valore negativo del fondo di  solidarieta'
comunale. Il contributo di cui al periodo  precedente  e'  attribuito
sino a concorrenza del valore  negativo  del  fondo  di  solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso,  e,
comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per  ciascun  comune.  In
caso di insufficienza delle risorse  il  riparto  avviene  in  misura
proporzionale al valore negativo del fondo di  solidarieta'  comunale
considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo
di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e'  destinata  a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis); 
    d-quater) destinato, quanto a 200 milioni  di  euro  nel  2021  a
specifiche  esigenze  di  correzione  nel  riparto   del   Fondo   di
solidarieta' comunale. I comuni beneficiari nonche' i  criteri  e  le
modalita' di riparto delle risorse di cui al periodo precedente  sono
stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451 dell'art. 1 della medesima legge n. 232 del 2016; 
    d-quinquies) destinato, quanto  a  215.923.000  euro  per  l'anno
2021, quale quota di risorse  finalizzata  al  finanziamento  e  allo
sviluppo dei servizi sociali  comunali  svolti  in  forma  singola  o
associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I  contributi
di cui al  periodo  precedente  sono  ripartiti  in  proporzione  del
rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard  calcolato
per la funzione  «Servizi  sociali»  e  approvato  dalla  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi  di  servizio  e  le
modalita' di  monitoraggio,  per  definire  il  livello  dei  servizi
offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare  al  finanziamento  e
allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30  giugno
2021 con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  sulla
base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per
i fabbisogni standard con il supporto di esperti del  settore,  senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre  il
quindicesimo  giorno  dalla   presentazione   della   proposta   alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il  decreto  di  cui  al
periodo precedente puo' essere comunque  emanato.  Le  somme  che,  a
seguito del monitoraggio di cui al terzo  periodo,  risultassero  non
destinate ad assicurare il livello dei servizi  definiti  sulla  base
degli obiettivi di servizio di cui al medesimo  terzo  periodo,  sono
recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito  ai
medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo  le
modalita' di cui ai commi 128  e  129  dell'art.  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228; 
    d-septies)  destinato,  quanto  a  1.077.000  euro  a   decorrere
dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico  del
comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e  aggregato  alla
regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di  Udine,
ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
7 marzo 2018, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232  del  2016  il  quale
stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle  regioni  a  statuto
ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di  riparto  di
cui alla lettera c) del comma  449  determini  una  variazione  delle
risorse di riferimento, tra un anno e l'altro,  superiore  a  +4  per
cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse
storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo  finalizzato
a limitare le predette variazioni. Le  risorse  di  riferimento  sono
definite dai gettiti dell'IMU e  della  TASI,  entrambi  valutati  ad
aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo  di  solidarieta'
comunale. Per il calcolo delle risorse  storiche  di  riferimento  la
dotazione netta del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  e'  calcolata
considerando  pari  a  zero  la  percentuale  di  applicazione  della
differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard  di  cui  alla
lettera  c)  del  comma  449.  Ai  fini  di  cui  al  primo  periodo,
nell'ambito del Fondo di  solidarieta'  comunale,  e'  costituito  un
accantonamento alimentato dai comuni  che  registrano  un  incremento
delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4
per cento. I  predetti  enti  contribuiscono  in  modo  proporzionale
all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza  di  risorse
rispetto alla  soglia  del  4  per  cento  e,  comunque,  nel  limite
complessivo  delle  risorse  necessarie  per  ridurre  le  variazioni
negative dei comuni con una perdita superiore  al  4  per  cento.  Il
predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra  i  comuni
che registrano  una  riduzione  delle  risorse  complessive  rispetto
all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse
accantonate.»; 
  Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232  del  2016  il  quale
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  previo  parere
tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita
ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo  da  sancire
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  entro  il  15
ottobre dell'anno precedente a quello di  riferimento  e  da  emanare
entro il 31 ottobre dell'anno precedente  a  quello  di  riferimento,
sono stabiliti  i  criteri  di  riparto  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al   periodo
precedente e', comunque,  emanato  entro  il  15  novembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento; 
  Visto l'art. 1, comma 452, della legge n. 232  del  2016  il  quale
prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui al comma 451, puo' essere previsto un accantonamento sul Fondo
di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di  euro,
da destinare per eventuali conguagli a singoli  comuni  derivanti  da
rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto  del  fondo.  Le
rettifiche  decorrono  dall'anno  di   riferimento   del   Fondo   di
solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti  di  cui
al primo periodo non utilizzati  sono  destinati  all'incremento  dei
contributi straordinari di cui all' art. 15, comma 3, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio,  anche  mediante  il
versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e  la  successiva
riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno; 
  Visto che l'art. 1, comma 551, della legge n. 160 del 2019, dispone
che,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2022,  il  Fondo  di
solidarieta' comunale e' incrementato di 2 milioni di  euro  annui  e
che si provvede con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge,
a stabilire le misure di attuazione dello stesso  comma  al  fine  di
ridurre per i  comuni  montani  con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti, nei limiti del predetto  stanziamento,  l'importo  che  gli
stessi  hanno  l'obbligo  di  versare  per  alimentare  il  Fondo  di
solidarieta' comunale  mediante  una  quota  dell'imposta  municipale
propria; 
  Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 783, della citata  legge  n.
160 del 2019, ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'  comunale
resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ristoro ai  comuni  per
il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione  dei  commi
da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e  che  restano  altresi'  fermi   gli   effetti   delle   previgenti
disposizioni in materia di IMU  e  TASI  sul  Fondo  di  solidarieta'
comunale; 
  Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per
i fabbisogni standard nella seduta del 30 settembre 2020; 
  Considerata la metodologia  di  neutralizzazione  della  componente
«raccolta  e  smaltimento  rifiuti»  nel   calcolo   del   Fondo   di
solidarieta' comunale 2021 approvata nella seduta del 13 ottobre 2020
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
dicembre 2020 concernente  l'adozione  della  stima  delle  capacita'
fiscali 2021 per singolo comune delle regioni  a  statuto  ordinario,
rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti,  del
tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento; 
  Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i  fabbisogni
standard dell'8 gennaio 2021; 
  Visto l'Accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali il 12 gennaio 2021, ai sensi del comma 451 dell'art.
1 della legge n. 232 del 2016; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Composizione del Fondo di solidarieta' 
                      comunale per l'anno 2021 
 
  1. Per l'anno 2021 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto: 
    a) dalla  quota  assicurata  attraverso  una  quota  dell'imposta
municipale  propria  (IMU),  di  spettanza   dei   comuni,   pari   a
2.768.800.000,00  euro  incrementata  dell'ulteriore  quota  dell'IMU
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi  con  la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso; 
    b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449,  lettera  a),  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000, al  netto
della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della  diminuita
esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI; 
    c) dalla quota di cui all'art.  1,  comma  449,  lettera  d-bis),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  nel  limite  massimo  di  euro
25.000.000; 
    d) dalla quota di cui all'art.  1,  comma  449,  lettera  d-ter),
della citata legge 232 del 2016, pari a euro 5.500.000; 
    e) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449,  lettera  d-quater),
della citata legge 232 del 2016, pari a euro 200.000.000; 
    f)  dalla  quota  di  cui  all'art.   1,   comma   449,   lettera
d-quinquies),  della  citata  legge  232  del  2016,  pari   a   euro
215.923.000; 
    g) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera  d-septies),
della citata legge 232 del 2016, pari a euro 1.077.000. 
  2. Per l'anno 2021 a valere sulla quota di cui al comma 1,  lettera
a) e' preventivamente dedotto il contributo, sino all'importo massimo
di euro 64.740.376,50, destinato alle finalita' di  cui  all'art.  1,
comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016.